AVVERTENZA:

   Si  procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
11  maggio  1999,  n.  152,  corredato  delle relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

   Vista  la  direttiva  91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

   Vista  la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991,
relativa  alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;

   Vista  la  direttiva  98 /15 /CE, recante modifica della direttiva
91/271 /CEE, per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;

   Vista  la  legge  22  febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli
articoli  36  e  37  che  prevedono  il  recepimento  delle direttive
91/271/CEE  e  91/676/CEE  e ogni necessaria modifica ed integrazione
allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico della normativa
vigente;

   Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  ed  in  particolare
l'articolo 6;

   Vista  la  legge  24  aprile  1998,  n,.  128,  ed  in particolare
l'articolo 17 che delega il Governo ad apportare "le modificazioni ed
integrazioni   necessaire   al  coordinamento  e  il  riordino  della
normativa    vigente    in    materia    di    tutela   delle   acque
dall'inquinamento";

   Vista  la  legge  5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente  disposizioni  .  in  materia  di  risorse
idriche;

   Visto  il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche  e  integrazioni,  concernente l'attuazione delle direttive
91/156/CE  sui  rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

   Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

   Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236;

   Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

   Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

   Viste  le  preliminari  deliberazioni  del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999;

   Sentita  la  conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;

   Acquisiti  i  pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;

   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1999;

   Sulla  proposta  del  Ministro  per le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i Ministri della sanita',
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, per le politiche
agricole,  dei  lavori  pubblici, dei trasporti e. della navigazione,
delle  finanze,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica,  per  gli  affari  regionali, di grazia e giustizia, degli
affari esteri e per la funzione pubblica;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                             Articolo 1
                             (Finalita')

   1.  Il  presente  decreto  definisce la disciplina generale per la
tutela  delle  acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i
seguenti obiettivi:

   a)  prevenire,  e  ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;

   b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate
protezioni di quelle destinate a particolari usi;

   c)  perseguire  usi  sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;

   d)  mantenere  la  capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici,  nonche'  la  capacita'  di  sostenere  comunita'  animali  e
vegetali ampie e ben diversificate.

   2.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  al  comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:

   a)  l'individuazione  di  obiettivi  di  qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;

   b)  la  tutela  integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito  di  ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di
controlli e di sanzioni;

   c)  il  rispetto  dei  valori  limite  agli scarichi fissati dallo
Stato,  nonche'  la  definizione  di  valori limite in relazione agli
obiettivi di qualita' del corpo recettore;

   d)   l'adeguamento  dei  sistemi  di  fognatura,  collettamento  e
depurazione  degli  scarichi  idrici, nell'ambito del servizio idrico
integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36;

   e)  l'individuazione  di  misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

   f)   l'individuzione   di   misure  tese  alla  conservazione,  al
risparmio, al ritualizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

   3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata
dal  presente  decreto  nel  rispetto  di quelle disposizioni in esso
contenute   che,  per  la  loro  natura  riformatrice,  costituiscono
principi   fondamentali   della   legislazione   statale   ai   sensi
dell'articolo  117,  primo  comma,  della  Costituzione. Le regioni a
statuto  speciale  e  le  province.  autonome  di Trento e di Bolzano
adeguano  la  propria legislazione al presente decreto secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
 
          AVERTENZA:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  23  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

             - L'articolo 76 della Costituzione e' il seguente:

             "Art.  76.  - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".

             - L'articolo 87 della Costituzione e' il seguente:

             "Art.  87.  -  Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

             Puo' inviare messaggi alle Camere.

             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.

             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.

             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.

             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.

             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.

             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.

             Ha  il comando delle forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.

             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

             Puo' concedere grazia e commutare le pene.

             Conferisce le onorificenze della Repubblica".

             -  La  direttiva  91/271/CEE del consiglio del 21 maggio
          1991  concernente il trattamento delle acque reflue urbane,
          e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  (Gazzetta  ufficiale delle
          comunita' europee) del 30 maggio 1991, n. L. 135.

             -  La direttiva 91/676/CEE del consiglio del 12 dicembre
          1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
          provocato  dai  nitrati  provenienti  da  fonti agricole e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1991, n. L. 375.

             - La direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva
          91/  271/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 7 marzo 1998,
          n. L. 67.

             -  Il  testo  degli  articoli  36  e  37  della legge 22
          febbraio   1991,   n.   146   recante   "Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dalla  appartenenza
          dell'Italia  alle  comunita'  europee  -  Legge comunitaria
          1993"  - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale  n. 52 del 4 marzo 1994 e' il
          seguente:

             "Art.  36 - (Tutela dell'ambiente: criteri di delega). -
          1.  L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle
          acque  dall'inquinamento  e  di gestione dei rifiuti di cui
          all'allegato  A  sara'  informata  ai  seguenti  principi e
          criteri direttivi:

             a)  recupero e conservazione delle condizioni ambientali
          in  difesa  degli  interessi.  fondamentali  della qualita'
          della  vita,  della  conservazione,  e valorizzazione delle
          risorse e del patrimonio naturale attraverso:

             1)  misure volte alla prevenzione e alla riparazione del
          danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;

             2) previsione di verifiche periodiche della efficacia di
          piani  e  programmi  di  azione onde assicurarne adeguata e
          tempestiva realizzazione;

             3)  misure  volte  ad  assicurare  la  tempestivita'  ed
          efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;

             4)   informazione   specifica   del  pubblico  nei  casi
          previsti;

             b)  mantenimento  dei  livelli  di protezione ambientale
          previsti  dalla  normativa  nazionale, ove piu' rigorosi di
          quelli derivanti dalla normativa comunitaria;

             c)  adeguamento  della normativa vigente alla disciplina
          comutaria,  apportando  alla prima ogni necessaria modifica
          ed  integrazione  allo scopo di definire un quadro omogeneo
          ed organico delle disposizioni di settore.

             "Art.  37  (Tutela delle acque: criteri di delega). - 1.
          L'attuazione  della  direttiva  del Consiglio 91 /271 /CEE,
          concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sara'
          informata   ai   seguenti   ulteriori  principi  e  criteri
          direttivi:

             a)  promuovere  gli  interventi necessari per proteggere
          l'ambiente  dalle  ripercussioni  negative  degli  scarichi
          delle acque reflue urbane;

             b)  assicurare  la realizzazione, la ristrutturazione ed
          il  completamento  di  reti  fognarie  e  degli impianti di
          depurazione  per  il convogliamento ed il trattamento delle
          acque reflue urbane;

             c)  individuare  nel  decreto di recepimento, sulla base
          dei  criteri  di  cui  all'allegato  II della direttiva, un
          primo  elenco di aree sensibili per le quali risultino gia'
          disponibili  i  dati  per la caratterizzazione qualitativa,
          nonche'   determinare   i  criterti  di  indirizzo  per  la
          successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da
          parte delle regioni e delle province autonome;

             d)   definire   i   criteri   generali   per  l'ottimale
          programmazione  degli  interventi  di  disinquinamento  dal
          punto di vista del rapporto tra costi e benefici;

             e)  prevedere  che  le  regioni  e  le province autonome
          promuovano per le finalita' di cui alle lettere a) e b) una
          programmazione  su base pluriennale di interventi corredata
          da  relativi  costi  di  investimento  e  di  esercizio, da
          finanziare attraverso l'adeguamento previsto dagli articoli
          2  e  12  legge  23 dicembre 1992, n. 498, e nelle forme di
          gestione  previste  dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142, e dal citato art. 12 della legge 23 dicembre 1992,
          n.  498,  delle  tariffe  per  i  servizi di acquedotto, di
          fognature e di depurazione.

             2.    L'attuazione   della   direttiva   del   Consiglio
          91/676/CEE,    relativa   alla   protezione   delle   acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti  agricole,  sara'  informata  ai  seguenti  ulteriori
          principi e criteri direttivi:

             a)  individuare  le  acque inquinate dai nitrati per una
          prima  definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati
          disponibili  derivanti dai piani di campionamento, relativi
          alle   predette   zone,   effettuati  in  esecuzione  della
          legislazione  vigente,  predisporre ed effettuare ulteriori
          piani  di campionamento atti a consentire una delimitazione
          piu' puntuale delle zone vulnerabili;

             b)  predisporre  e  realizzare, per le zone vulnerabili,
          programmi di azione da parte delle regioni e delle province
          autonome  sulla  base  dei  criteri  stabiliti dai Ministri
          competenti;

             c)  predisporre  da parte delle regioni e delle province
          autonome,  sulla  base  di  criteri  generali  fissati  con
          decreto  del  Ministro delle risorse agricole, alimentari e
          forestali,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
          il    Ministro    della    sanita',   in   relazione   alle
          caratteristiche  del  territorio, ed al rapporto tra numero
          dei  capi e superficie disponibile, codici di buona pratica
          agricola  che  consentano  lo  spandimento  delle deiezioni
          zootecniche  e  la  fertilizzazione  senza la necessita' di
          preventive autorizzazioni o di comunicazioni di attivita';

             d) predisporre programmi di formazione e di informazione
          per  gli  agricoltori,  a  valere sulle risorse comunitarie
          concernenti la formazione agricola;

             e)   predisporre   programmi   periodici   di   verifica
          dell'efficacia  dei  programmi di azione attuati nelle zone
          vulnerabili;

             f)  coordinare  le azioni di risanamento svolte ai sensi
          della  direttiva  con quelle da adottare in conformita' con
          la  direttiva  del  Consiglio  91/271  /CEE, concernente il
          trattamento  delle  acque reflue urbane, e con il D.P.R. 24
          maggio 1988, n. 236".

             -  Il testo dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996,
          n.  52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  comunita'
          europee  legge comunitaria 1994, pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale - serie generale n. 34
          del 10 febbraio 1996, e' il seguente:

             "Art.  6  -  (Delega  al  Governo  per  il completamento
          dell'attuazione  delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22
          febbraio   1994,  n.  146,  e  attuazione  delle  direttive
          89/392/CEE   e   91/368/CEE).   -  1.  Il  termine  di  cui
          all'articolo  1,  comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
          146,  per  quanto attiene all'attuazione delle direttive di
          cui  agli  articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive
          92/65/CEE  e  92/118/CEE,  33,  37,  38  e  57  della legge
          medesima,  e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1,
          comma 1, della presente legge.

             2.  Il  termine  di  cui  all'articolo 6, comma 5, della
          legge  22  febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine
          di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  della  presente legge
          limitatamente   all'attuazione   della   direttiva  di  cui
          all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

             3.  I  termini  di  cui  all'articolo 34, comma 2, della
          legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi
          a  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  salvo  per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e
          92/58/CEE,  per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi
          con  decreto  legislativo  da  emanare entro sei mesi dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge. I decreti
          per  l'attuazione  delle direttive di cui al presente comma
          sono  sottoposti  al  parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia.

             4.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
          regolamentare,  a  norma  dell'articolo 3, comma 1, lettera
          c),  e  dell'articolo  4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e
          successive   modificazioni   le  direttive  89/392/CEE  del
          Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del
          20  giugno  1991,  previa  consultazione  delle Commissioni
          parlamentari  competenti, ai sensi del comma 4 del predetto
          articolo  4  e , applicando anche il disposto dell'articolo
          5, comma 1, della medesima legge".

             -  Il testo dell'articolo 17 della legge 24 aprile 1998,
          n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
          derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle comunita'
          europee   -   Legge   comunitaria   95-97"  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio
          1998, n. 88/L e' il seguente:

             "Art.  17 - (Tutela delle acque dall'inquinamento). - 1.
          Il  termine  di  cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6
          febbraio  1996,  n. 52, e' prorogato di un anno a decorrere
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          limitatamente   all'attuazione   delle   direttive  di  cui
          all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

             2.  In  sede  di  recepimento  delle direttive di cui al
          comma  1  sono  apportate  le modificazioni ed integrazioni
          necessarie  al coordinamento ed al riordino della normativa
          vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 10, assicurando:

             a)  una  incisiva  ed  effettiva  azione di tutela delle
          acque  attraverso  l'adozione  di  misure volte alla tutela
          quantitativa  della  risorsa e alla prevenzione e riduzione
          dell'inquinamento   idrico,   ivi  compreso  il  ricorso  a
          programmi    coordinati   di   intervento,   a   meccanismi
          incentivanti  per  il  perseguimento  degli obiettivi, alla
          definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli
          preventivi  e  successivi,  nonche' all'esercizio di poteri
          sostitutivi  a  fronte  dell'inerzia  degli  organi ed enti
          competenti;

             b)  l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione
          del  danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello
          stesso,  la  revisione  del  relativo sistema sanzionatorio
          prevedendo,  insieme  al  riordino  delle  sanzioni penali,
          l'introduzione   e   l'applicazione  di  adeguate  sanzioni
          amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della
          tutela   delle   acque  dall'inquinamento  potra'  avvenire
          mediante    l'introduzione    di    sanzioni    penali    e
          amministrative,  nel  rispetto  dei  principi e dei criteri
          direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma
          con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda
          fino  a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni,
          e  con  sanzioni  amministrative del pagamento di una somma
          non  inferiore  a  lire 500 mila e non superiore a lire 500
          milioni;

             c)  il  rispetto  dei  limiti  di  accettabilita'  degli
          scarichi  e  dei  parametri  di  qualita'  dei corpi idrici
          ricettori  definiti  dalla normativa europea, nel senso che
          non  puo'  derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno
          restrittivi;

             d)  che  la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5
          gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura
          e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la
          gestione  degli  impianti  di  fognatura  e  depurazione ai
          livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al
          piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge
          n.  36  del  1994  al netto degli investimenti a carico del
          settore   pubblico  ivi  compresi  eventuali  finanziamenti
          comunitari.

             3.  I  commi  1  e  2  dell'articolo  39  della legge 22
          febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.

             -  La  legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni
          in   materia   di   risorse   idriche"  e'  pubblicata  sul
          supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale,  serie
          generale n. 14 del 19 gennaio 1994.

             -  Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti  pericolosi  e  94/62/CEE  sugli
          imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio" e' pubblicato sul
          supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale,  serie
          generale n. 38 del 15 febbraio 1997.

             -  La  direttiva  91/156/CEE  sui  rifiuti e' pubblicata
          nella G.U.C.E. del 26 marzo 1991, n. L 78.

             -  La  direttiva  91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1991, n. L 377.

             -  La direttiva 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti
          di imballaggio e' pubblicata nella G.U.C.E. del 31 dicembre
          1994, n. L 365.

             -  La  legge  15  marzo  1997, n. 59, recante "Delega al
          governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
          e' pubblicata sul supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta
          Ufficiale serie generale del 21 aprile 1998.

             -  Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
          "Conferimento  di  funzioni  e  compiti  dello  Stato  alle
          regioni  ed agli enti locali in attuazione del capo I della
          legge  15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato sul supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 92 del
          21 aprile 1998.

             -  Il  D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 recante "Attuazione
          della  direttiva  CEE numero 80/778 concernente la qualita'
          delle  acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.
          15  della  legge  16 aprile 1987, n. 183" e' pubblicato sul
          supplemento  ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale serie
          generale del 30 giugno 1988.

             -  La legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il
          riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del
          suolo"  e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 120 alla
          Gazzetta Ufficiale serie generale del 25 maggio 1989.

             - Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo unico
          delle   disposizioni   di  legge  sulle  acque  e  impianti
          elettrici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
          1934, n. 5.

          Note all articolo 1:

             -  Il  titolo  della  legge  5  gennaio  1994,  n. 36 e'
          riportato nelle note alle premesse.

             -  Il  testo  dell'articolo 117 della Costituzione e' il
          seguente:

             "Art.  117.  -  La Regione emana per le seguenti materie
          norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre regioni:

             ordinamento  degli  uffici  e  degli enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;

             circoscrizioni comunali;

             polizia locale urbana e rurale;

             fiere e mercati;

             beneficenza   pubblica   ed   assistenza   sanitaria  ed
          ospedaliera;

             istruzione   artigiana   e  professionale  e  assistenza
          scolastica;

             musei e biblioteche di enti locali;

             urbanistica;

             turismo ed industria alberghiera;

             tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

             viabilita',  acquedotti  e  lavori pubblici di interesse
          regionale;

             navigazione e porti lacuali;

             acque minerali e termali;

             cave e torbiere;

             caccia;

             pesca nelle acque interne;

             agricoltura e foreste;

             artigianato;

             altre materie indicate da leggi costituzionali.

             Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".